RENTRI: guida completa a obblighi, esclusioni e FIR digitale (agg. 2026)
Il RENTRI è pienamente operativo dal 13 febbraio 2026: si è chiuso il terzo e ultimo scaglione di iscrizione e il FIR digitale è attivo per gli operatori iscritti. Attenzione però: dal 15 settembre 2026 non sarà più consentito emettere il FIR (Formulario di Identificazione del Rifiuto) in formato cartaceo per i soggetti iscritti al RENTRI.
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha inoltre ridisegnato la platea dei soggetti obbligati: Consorzi, piccoli imprenditori agricoli, imprese che trasportano in conto proprio i propri rifiuti non pericolosi, liberi professionisti e altre categorie sono ora esplicitamente esclusi dall’obbligo di iscrizione.
Chi rientra tra gli esclusi ma si era già iscritto deve presentare la pratica di cancellazione dall’Area Operatori del portale, altrimenti resta iscritto su base volontaria con tutti gli obblighi, FIR digitale compreso. In questa guida: chi deve iscriversi oggi, chi è escluso, come funziona il FIR digitale, cosa cambia con la proroga al 15 settembre 2026 e quali sono tempi, costi e sanzioni.

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è entrato nella sua fase pienamente operativa. Dopo il calendario scaglionato di iscrizioni partito nel 2025, il 13 febbraio 2026 si è chiuso l’ultimo scaglione ed è diventato operativo il FIR digitale per gli operatori iscritti. Nel frattempo il Decreto Milleproroghe (convertito nella L. 26/2026) ha introdotto un periodo transitorio fino al 15 settembre 2026, mentre la Legge di Bilancio 2026 ha ridisegnato la platea dei soggetti obbligati, escludendo esplicitamente diverse categorie. Vediamo nel dettaglio cos’è il RENTRI, chi deve iscriversi oggi, chi non deve più farlo e come funziona la tracciabilità digitale dei rifiuti.
Cosa cambia nel 2026: le novità in sintesi
Per chi conosce già il sistema e vuole solo l’aggiornamento, ecco i cambiamenti che contano:
- Nuove esclusioni dall’obbligo di iscrizione. L’art. 1, comma 789 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026, in vigore dal 1° gennaio 2026) ha sostituito il comma 3-bis dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, escludendo esplicitamente dal RENTRI i Consorzi di gestione e i produttori che beneficiano delle semplificazioni dell’art. 190, commi 5 e 6 (piccoli imprenditori agricoli, trasporto in conto proprio dei propri rifiuti non pericolosi, liberi professionisti e altre categorie: l’elenco completo è più avanti).
- Chi è escluso ma si era già iscritto deve cancellarsi. La cancellazione si presenta dall’Area Operatori del portale RENTRI. Senza cancellazione, l’operatore viene considerato iscritto su base volontaria, con tutti gli obblighi che ne derivano, FIR digitale compreso.
- Il FIR digitale è operativo, ma con un regime transitorio. Dal 13 febbraio 2026 gli operatori iscritti possono gestire il formulario in formato digitale, con firma digitale e trasmissione dei dati al RENTRI. Le funzionalità sono state rilasciate progressivamente tra fine gennaio e febbraio 2026 secondo il calendario pubblicato dal MASE. I soggetti esclusi, invece, continuano con il FIR cartaceo anche per i rifiuti pericolosi (FAQ RENTRI del 13 gennaio 2026).
- Proroga del FIR cartaceo e sanzioni sospese fino al 15 settembre 2026. Il Decreto Milleproroghe (D.L. 200/2025, convertito nella L. 26/2026) ha introdotto un periodo di “doppio binario”: fino al 15 settembre 2026 gli operatori obbligati possono continuare a emettere il FIR in formato cartaceo in alternativa a quello digitale, e con il nuovo comma 10-bis dell’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 sono sospese le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati dei FIR al RENTRI. La proroga non elimina l’obbligo di digitalizzazione: lo posticipa, lasciando invariata la platea dei soggetti coinvolti.
Il sistema della tracciabilità dei rifiuti
La tracciabilità dei rifiuti consente di seguire il flusso dei rifiuti dalla produzione fino al trattamento. Attraverso una corretta tracciabilità è possibile sapere:
- Chi ha prodotto un rifiuto
- Quando e dove è stato prodotto
- A chi è stato consegnato per il trattamento
- Chi lo ha trasportato
Storicamente ogni trasporto è stato accompagnato dai formulari di identificazione rifiuti (FIR) cartacei e annotato sul registro di carico e scarico conservato in azienda. Il RENTRI, istituito dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59 in attuazione del Testo Unico Ambientale, ha digitalizzato questo impianto: registri e formulari diventano digitali, vidimati da remoto, con i dati trasmessi a un sistema centrale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Gli obiettivi: favorire la digitalizzazione degli adempimenti, alimentare le politiche ambientali con dati costanti, contrastare la gestione illecita dei rifiuti e ridurre i tempi di rendicontazione. Il sistema interessa direttamente anche le imprese edili, in qualità di produttori e in molti casi trasportatori dei propri rifiuti.
Soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI
Dopo la modifica della Legge di Bilancio 2026, il perimetro dei soggetti obbligati (art. 188-bis, comma 3-bis, D.Lgs. 152/2006) è il seguente:
- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti (recupero e smaltimento);
- Produttori di rifiuti pericolosi (salvo le esclusioni del paragrafo successivo);
- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, e commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
- Per i rifiuti non pericolosi, i soggetti individuati dall’art. 189, comma 3 del D.Lgs. 152/2006: in sintesi, trasportatori e intermediari professionali e i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali o da trattamento di rifiuti, acque e fumi con più di 10 dipendenti.
L’iscrizione avviene esclusivamente per via telematica sul portale RENTRI; nel caso di più unità locali, ogni unità può iscriversi autonomamente. L’accesso richiede identità digitale: SPID (persona fisica o giuridica), CNS o CIE.
Soggetti esclusi: chi non deve iscriversi (e chi deve cancellarsi)
È la novità più rilevante del 2026. Sono ora esplicitamente esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:
- I Consorzi e i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva (art. 237, comma 1, D.Lgs. 152/2006);
- Gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) con volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro;
- Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi in conto proprio (art. 212, comma 8: la categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali), che restano obbligate solo se lo sono in qualità di produttori;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi con non più di 10 dipendenti (conferma di un’esclusione già prevista);
- Gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Le attività con codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (parrucchieri, istituti di bellezza, estetisti, tatuatori) che producono rifiuti pericolosi, compresi aghi, siringhe e oggetti taglienti (EER 18.01.03*);
- I produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in ente o impresa, come i liberi professionisti: la modifica chiarisce definitivamente la posizione, ad esempio, dei piccoli studi medici e odontoiatrici.
Per gli esclusi la tracciabilità non sparisce: valgono le modalità alternative già previste dalla normativa (conservazione triennale dei formulari o dei documenti di conferimento) e il FIR resta cartaceo anche per i rifiuti pericolosi, senza trasmissione dei dati al RENTRI, come chiarito dalla FAQ ufficiale del 13 gennaio 2026.
Il calendario del RENTRI: le fasi concluse
Il calendario di iscrizione si è sviluppato in tre scaglioni, oggi tutti chiusi:
- Prima fase (chiusa il 13 febbraio 2025): produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, oltre a gestori, trasportatori e intermediari professionali;
- Seconda fase (chiusa il 14 agosto 2025): produttori iniziali con più di 10 e fino a 50 dipendenti;
- Terza fase (chiusa il 13 febbraio 2026): produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti, fatte salve le esclusioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.
Con la chiusura del terzo scaglione, chi rientra tra gli obbligati e non si è ancora iscritto è fuori termine: conviene regolarizzarsi rapidamente, anche perché la sanzione è ridotta a un terzo se l’iscrizione avviene entro 60 giorni dalla scadenza (ne parliamo nella sezione sanzioni).
Come funziona il RENTRI?
Il RENTRI è una piattaforma digitale che integra le funzionalità per la gestione del ciclo documentale dei rifiuti: iscrizione, vidimazione digitale di registri e FIR, trasmissione dei dati, pagamento dei contributi. Durante l’iscrizione l’operatore indica le unità locali, le tipologie di attività svolte (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione, commercio) e le informazioni di dettaglio sulla gestione. Per ridurre gli inserimenti manuali, il sistema recupera automaticamente i dati da Registro Imprese, Albo Nazionale Gestori Ambientali e Catasto telematico dei rifiuti.

Delega per l’iscrizione e la trasmissione dei dati
I produttori possono delegare gli adempimenti ad associazioni imprenditoriali rappresentative a livello nazionale, alle società di servizi a esse collegate o ai gestori del servizio pubblico o del circuito organizzato di raccolta.
Costi di iscrizione e contributi annuali
L’iscrizione prevede un diritto di segreteria di 10 euro per ogni unità locale e un contributo annuale variabile in base alla tipologia di impresa, da versare entro il 30 aprile di ogni anno successivo all’iscrizione. I pagamenti avvengono esclusivamente tramite PagoPA, online sul portale o presso gli esercizi convenzionati.
Come fare l’iscrizione al RENTRI
L’iscrizione avviene attraverso l’interfaccia web del portale, con accesso tramite SPID, CIE o CNS. Il primo accesso spetta a un rappresentante dell’impresa, i cui poteri sono verificati automaticamente sul Registro Imprese; il rappresentante può poi nominare incaricati operativi, anch’essi con identità digitale. I profili disponibili sono quattro: operatori (iscrizione, vidimazione digitale di registri e FIR, contributi, strumenti di gestione per chi non ha un gestionale interoperabile), produttori di rifiuti non iscritti (vidimazione digitale dei formulari cartacei conformi al nuovo modello), soggetti delegati ed enti di controllo.

FIR digitale: le regole dal 13 febbraio 2026 e la proroga al 15 settembre
Il FIR accompagna il trasporto dei rifiuti (art. 193 del D.Lgs. 152/2006). Con il RENTRI la sua gestione è cambiata in due tappe:
- Dal 13 febbraio 2025: nuovi modelli di FIR, con vidimazione digitale obbligatoria tramite RENTRI sia per i formulari cartacei sia per quelli digitali;
- Dal 13 febbraio 2026: il FIR digitale diventa lo standard per gli operatori iscritti. Ogni fase del trasporto è aggiornata digitalmente, con sottoscrizione elettronica di produttore, trasportatore e destinatario, e i dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi sono trasmessi al RENTRI nei tempi stabiliti dai decreti direttoriali.
Le funzionalità del FIR digitale sono state rilasciate in produzione progressivamente tra la fine di gennaio e il 13 febbraio 2026, secondo il calendario definito dal MASE, che ha accompagnato l’avvio con materiale informativo, ambiente demo e successive precisazioni operative: per gli aspetti tecnici di dettaglio conviene sempre verificare le news ufficiali del portale.
Restano fermi alcuni punti: i soggetti obbligati all’emissione del FIR non cambiano, valgono gli esoneri specifici già previsti (rifiuti urbani, trasporti transfrontalieri con documenti alternativi) e il produttore o detentore resta responsabile delle informazioni inserite anche se la compilazione è affidata al trasportatore. E, come visto, i soggetti esclusi dall’iscrizione continuano a emettere il FIR in formato cartaceo, vidimato digitalmente tramite l’area “Produttori di rifiuti non iscritti”, senza trasmissione dei dati.
Registri di carico e scarico e trasmissione dati
Dal 13 febbraio 2025 i registri di carico e scarico sono tenuti in formato digitale da gestori, trasportatori e produttori obbligati, con vidimazione digitale tramite RENTRI. Gli operatori possono usare i propri sistemi gestionali, se conformi e interoperabili, oppure i servizi messi a disposizione dal portale. La gestione digitale dei documenti attraverso software specializzati rende questo passaggio parte del flusso di lavoro ordinario invece che un adempimento separato.
Sul punto più cercato, le tempistiche: i dati del registro si trasmettono al RENTRI con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo all’annotazione. La trasmissione avviene tramite gestionale interoperabile o servizi del portale. Il modello di registro è unico, integrato con le informazioni dei FIR, con tipologie di movimento dedicate per produzione di materiali, scarico interno e rettifiche. Restano invariati i soggetti obbligati alla tenuta (art. 190 D.Lgs. 152/2006), gli esonerati e i tempi di annotazione e conservazione.
Obblighi per i soggetti non tenuti all’iscrizione
Chi non è tenuto all’iscrizione, per esclusione esplicita o perché fuori dalla platea (ad esempio i produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione, commerciali, agricole, sanitarie o di servizio, indipendentemente dai dipendenti), continua a operare con il FIR cartaceo conforme al nuovo modello, vidimato digitalmente tramite la registrazione all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” del portale, con SPID, CNS o CIE. Attenzione però al criterio che fa scattare l’obbligo: la valutazione va fatta sulla qualifica di produttore e sulla tipologia di rifiuti alla luce del nuovo comma 3-bis. Nei casi dubbi, tipici delle imprese edili che producono sia rifiuti pericolosi sia non pericolosi su più cantieri, la verifica puntuale con il proprio consulente ambientale evita sia iscrizioni non dovute sia omissioni sanzionabili. Questo vale anche per general contractor che coordinano più imprese.
Formazione e supporto
Sul sito ufficiale del RENTRI, predisposto dal MASE in collaborazione con Unioncamere e l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, è disponibile una sezione di supporto con FAQ aggiornate (particolarmente utili dopo le modifiche del 2026), video tutorial, un assistente virtuale e un ambiente demo, incluso quello dell’app per il FIR digitale.
Quadro normativo e sanzioni
La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI comporta una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi. Le sanzioni sono ridotte a un terzo se l’iscrizione avviene entro 60 giorni dalla scadenza dei termini. Sanzioni più contenute sono previste per le violazioni formali e i ritardi nelle registrazioni.
Sanzioni sulla trasmissione dei dati FIR: moratoria fino al 15 settembre 2026. Il comma 10-bis dell’art. 258 del D.Lgs. 152/2006, introdotto dalla L. 26/2026 di conversione del Milleproroghe, sospende fino al 15 settembre 2026 l’applicazione delle sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari dei rifiuti pericolosi. La moratoria riguarda esclusivamente questa violazione: le sanzioni per mancata o irregolare iscrizione indicate sopra restano pienamente applicabili.
Riferimenti normativi principali: D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, come modificato dalla L. 199/2025 e dalla L. 26/2026), D.Lgs. 116/2020, D.Lgs. 213/2022, D.M. 4 aprile 2023 n. 59, decreti direttoriali e circolari attuative, oltre alle deliberazioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che aggiornano i requisiti tecnici per le imprese iscritte.
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Domande frequenti
Cosa cambia per il RENTRI nel 2026?
Quattro cose: la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, comma 789) ha escluso dall’obbligo di iscrizione i Consorzi e i produttori che beneficiano delle semplificazioni dell’art. 190, commi 5 e 6 del Testo Unico Ambientale; il 13 febbraio 2026 si è chiuso il terzo e ultimo scaglione di iscrizione; dalla stessa data il FIR digitale è operativo per gli operatori iscritti; il Decreto Milleproroghe (L. 26/2026) ha prorogato al 15 settembre 2026 la possibilità di usare il FIR cartaceo in alternativa al digitale, sospendendo fino alla stessa data le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati dei FIR al RENTRI.
Chi è obbligato a iscriversi al RENTRI?
Enti e imprese che trattano rifiuti, produttori di rifiuti pericolosi, trasportatori, commercianti e intermediari professionali di rifiuti pericolosi, e, per i non pericolosi, i soggetti dell’art. 189, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, tra cui i produttori iniziali da lavorazioni industriali e artigianali con più di 10 dipendenti. Salvo le esclusioni introdotte nel 2026.
Chi non deve iscriversi al RENTRI dopo la Legge di Bilancio 2026?
Consorzi e sistemi di gestione, imprenditori agricoli con volume d’affari fino a 8.000 euro o produttori di rifiuti pericolosi, imprese che trasportano in conto proprio i propri rifiuti non pericolosi, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti, parrucchieri, estetisti e tatuatori che producono rifiuti pericolosi e i produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in ente o impresa, come i liberi professionisti. Chi è escluso ma risulta già iscritto deve presentare la pratica di cancellazione dall’Area Operatori, altrimenti resta iscritto su base volontaria.
Posso ancora usare il FIR cartaceo dopo il 13 febbraio 2026?
Sì, fino al 15 settembre 2026. Il Decreto Milleproroghe (L. 26/2026) ha introdotto un regime di doppio binario: gli operatori obbligati possono emettere il FIR in formato cartaceo in alternativa a quello digitale e, fino alla stessa data, sono sospese le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari relativi ai rifiuti pericolosi (art. 258, comma 10-bis, D.Lgs. 152/2006). La proroga non elimina l’obbligo di digitalizzazione, ma lo posticipa. Le sanzioni per mancata iscrizione al RENTRI restano in vigore.
I soggetti esclusi devono usare il FIR digitale?
No. Come chiarito dalla FAQ ufficiale del 13 gennaio 2026, i soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione emettono il FIR solo in formato cartaceo, anche per i rifiuti pericolosi, e non trasmettono i dati al RENTRI. Il formulario cartaceo conforme al nuovo modello si vidima digitalmente tramite l’apposita area del portale dedicata ai produttori di rifiuti non iscritti.
Ogni quanto si trasmettono i dati del registro al RENTRI?
Con cadenza mensile: i dati annotati nel registro di carico e scarico vanno trasmessi entro la fine del mese successivo all’annotazione, tramite gestionale interoperabile o attraverso i servizi del portale RENTRI.
Quali sanzioni rischia chi non si è iscritto nei termini?
La sanzione amministrativa va da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per i pericolosi, ridotta a un terzo se l’iscrizione avviene entro 60 giorni dalla scadenza. Con il calendario ormai chiuso, chi scopre di rientrare tra gli obbligati ha convenienza a regolarizzarsi il prima possibile. Attenzione: la moratoria del Milleproroghe non copre le sanzioni sull’iscrizione, ma solo quelle sulla trasmissione dei dati dei FIR.
Fonti e riferimenti
Nota redazionale: contenuto aggiornato al 10 luglio 2026 sulla base delle informazioni disponibili sul portale RENTRI, sul sito del MASE e sull’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Data la natura evolutiva della materia, si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti attraverso i canali ufficiali.
- Portale RENTRI e news ufficiali
- MASE – Sezione RENTRI
- Albo Nazionale Gestori Ambientali – Normativa, circolari e delibere
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, comma 789 – GU n. 301 del 30/12/2025
- Legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (Milleproroghe) – GU n. 49 del 28/02/2026