Obbligo BIM negli appalti pubblici: soglie, Codice Appalti e novità 2026
Il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), in vigore operativamente dal 1° luglio 2023, ha ridisegnato le regole degli appalti pubblici in Italia: digitalizzazione integrale, nuove soglie di affidamento, appalto integrato, subappalto a cascata e obbligo progressivo del BIM.
Dal 2023 a oggi il quadro si è evoluto in modo significativo: il correttivo D.Lgs. 209/2024 ha rivisto le soglie di obbligatorietà del BIM, le FAQ ANAC aggiornate a febbraio 2026 hanno chiarito punti operativi su subappalto e revisione prezzi, e il Decreto MIT n. 743 del 30 marzo 2026 ha reso operativi i nuovi indici ISTAT per la revisione prezzi delle lavorazioni.
In questa guida aggiornata vediamo tutte le novità del Codice, cosa significa l’obbligo BIM per le imprese edili, come funzionano le nuove regole di revisione prezzi e quali strumenti digitali servono per essere conformi.
Le novità principali del nuovo Codice Appalti
Il D.Lgs. 36/2023 ha sostituito il precedente Codice (D.Lgs. 50/2016) con l’obiettivo di semplificare e digitalizzare le procedure di affidamento. I principi cardine sono definiti nei primi due articoli:
- Principio del risultato: l’interesse pubblico primario è l’affidamento e l’esecuzione dei contratti con tempestività, qualità e corretto rapporto prezzo/valore;
- Principio della fiducia: basato sulla trasparenza e correttezza dell’azione della P.A. e degli operatori economici.
Le novità operative più rilevanti per le imprese edili:
Digitalizzazione e fascicolo digitale
Dal 1° gennaio 2024 le procedure di appalto sono completamente digitalizzate: documenti solo in formato digitale, interoperabilità tra piattaforme e obbligo per le stazioni appaltanti di disporre di una piattaforma certificata di approvvigionamento digitale. Il fascicolo digitale dell’appalto raccoglie tutta la documentazione di gara ed esecuzione, accessibile anche tramite accesso civico generalizzato.
Appalto integrato
L’appalto integrato è stato reintrodotto: le imprese possono partecipare sia alla progettazione esecutiva sia all’esecuzione dei lavori, con progetto di fattibilità tecnico-economica approvato (esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria). Per questi affidamenti è obbligatorio il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come confermato dalle FAQ ANAC.
Subappalto a cascata
In conformità alla normativa europea, è possibile subappaltare ulteriormente i lavori, a discrezione della stazione appaltante. Le FAQ ANAC di febbraio 2026 hanno inoltre chiarito che, per il subappalto necessario, è sufficiente la compilazione del riquadro dedicato del DGUE con l’indicazione delle categorie, senza dichiarazioni formalmente separate.
Timeline: le date chiave dal 2023 al 2026
| Data | Cosa è entrato in vigore |
|---|---|
| 1° aprile 2023 | Entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 |
| 1° luglio 2023 | Efficacia operativa del nuovo Codice |
| 1° gennaio 2024 | Obbligo di digitalizzazione integrale delle procedure |
| 31 dicembre 2024 | Correttivo D.Lgs. 209/2024: revisione soglie BIM e nuove regole di revisione prezzi (Allegato II.2-bis) |
| 1° gennaio 2025 | Obbligo BIM per lavori sopra i 2 milioni di euro |
| 30 marzo 2026 | Decreto MIT n. 743/2026: adozione degli indici ISTAT di costo delle lavorazioni (TOL) per la revisione prezzi |
Soglie comunitarie e di affidamento
Per i lavori pubblici, la soglia di rilevanza europea è fissata a 5.382.000 euro: sotto questo importo l’affidamento non richiede gara europea.
Nota operativa dalle FAQ ANAC 2026: per i contratti misti, la disciplina applicabile è quella del tipo di appalto con importo stimato più elevato (criterio della prevalenza economica), superando il criterio della prevalenza funzionale del vecchio Codice.
Obbligo BIM negli appalti pubblici: soglie e decorrenza
Il correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 ottobre 2024) ha stabilito l’obbligatorietà del BIM (Building Information Modeling) dal 1° gennaio 2025 per:
- progetti con valore superiore a 2 milioni di euro (soglia innalzata rispetto al milione inizialmente previsto);
- opere nuove e interventi su costruzioni esistenti;
- interventi su edifici storici o culturali secondo specifiche soglie.
La revisione al rialzo degli importi risponde alle difficoltà segnalate dall’ANCI riguardo al reperimento di personale qualificato da parte delle amministrazioni: l’innalzamento della soglia dà più tempo alle stazioni appaltanti di dimensioni ridotte per formarsi e adeguarsi.

Per le imprese, il punto pratico è questo: chi vuole partecipare ad appalti pubblici di importo rilevante deve essere in grado di leggere, interpretare e utilizzare i modelli BIM, anche senza produrli internamente.
Cos’è il BIM e perché è importante
Il BIM (Building Information Modeling) è uno strumento di progettazione digitale che rivoluziona il processo di pianificazione, realizzazione e gestione dei progetti edilizi. Rappresenta l’evoluzione più recente dell’industria delle costruzioni, introducendo un sistema digitale di dialogo che supera l’approccio tradizionale basato su disegni separati.
Mentre i sistemi tradizionali si basavano su file isolati e difficili da sincronizzare, il BIM introduce un ambiente di lavoro collaborativo dove tutte le informazioni sono centralizzate in un unico modello digitale, accessibili in tempo reale a tutti gli attori coinvolti e costantemente aggiornate e interconnesse con ogni elemento del progetto.
Questo approccio elimina le inefficienze tipiche dei vecchi sistemi: duplicazione dei dati, errori di comunicazione e tempi morti dovuti all’attesa di aggiornamenti.
Vantaggi del BIM per le imprese edili
I principali vantaggi del BIM per le imprese edili si concentrano in tre aree chiave:
Fase di progettazione. Il BIM garantisce una maggiore precisione nella pianificazione delle lavorazioni e nella gestione degli approvvigionamenti, producendo computi estimativi accurati e dettagliati.
Esecuzione dei lavori. Il sistema permette un monitoraggio continuo del cantiere, confrontando in tempo reale l’avanzamento effettivo con quello pianificato. Questo consente di identificare tempestivamente eventuali criticità e implementare azioni correttive immediate.
Fronte operativo. Il BIM ottimizza la comunicazione tra tutti gli attori coinvolti, fornendo accesso istantaneo alla documentazione tecnica e, quando integrato con software gestionali, automatizza processi amministrativi come l’emissione dei SAL.
Come implementare il BIM in azienda
La transizione al BIM richiede un’attenta pianificazione su tre fronti:
Formazione. È il pilastro portante, tanto da aver influenzato la revisione delle soglie di obbligatorietà. Il personale deve acquisire competenze specifiche per interpretare e utilizzare i modelli BIM, interagendo efficacemente con i tecnici specializzati. Questo richiede un investimento iniziale in programmi formativi strutturati.
Tecnologia. È sufficiente dotarsi di un software di lettura BIM compatibile con il formato standard internazionale IFC. Questo standard unificato elimina la necessità di utilizzare molteplici software: i sistemi moderni dialogano tra loro grazie a questo linguaggio comune.
Integrazione con il gestionale. L’integrazione di software gestionali con piattaforme BIM completa l’ecosistema digitale, garantendo un controllo puntuale del progetto in ogni fase realizzativa:
- gestione prezzari regionali online;
- integrazione con formati IFC e XPWE;
- aggiornamento automatico del computo;
- gestione WBS e Gantt di progetto;
- controllo costi e ricavi in tempo reale;
- gestione documentale integrata.
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Revisione prezzi: i nuovi indici TOL (Decreto 743/2026)
Una delle novità operative più importanti del 2026 riguarda la revisione prezzi. Con il Decreto direttoriale MIT n. 743 del 30 marzo 2026 (registrato dalla Corte dei Conti il 17 aprile 2026), sono stati adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni individuati dall’ISTAT sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) previste dalla Tabella A dell’Allegato II.2-bis del Codice.
In pratica:
- gli indici sono disponibili nella banca dati IstatData (esploradati.istat.it) e costituiscono la base per applicare le clausole di revisione prezzi previste dall’art. 60 del Codice;
- le disposizioni si applicano alle procedure di affidamento avviate a decorrere dalla data di efficacia del decreto;
- le stazioni appaltanti possono applicare convenzionalmente i nuovi indici anche ai contratti non ancora stipulati e ai contratti in corso di esecuzione, con riferimento ai SAL delle lavorazioni contabilizzate dal direttore dei lavori dopo l’entrata in efficacia del decreto, anche in deroga alle clausole di revisione prezzi già inserite nei contratti;
- gli indici pubblicati dall’ISTAT secondo il testo del Codice vigente al 1° luglio 2023 possono essere utilizzati solo a fini statistici.
Per le imprese, questo significa che il controllo economico della commessa deve saper collegare le lavorazioni eseguite e contabilizzate nei SAL agli indici TOL corretti: un motivo in più per avere contabilità di cantiere e SAL gestiti in modo digitale e tracciabile.
Sul fronte prezzari, le FAQ ANAC (aggiornate al 13 febbraio 2026) chiariscono inoltre che le stazioni appaltanti devono applicare i prezzi correnti dei prezzari regionali aggiornati alla data di approvazione del progetto; la rinegoziazione prima della stipula è ammessa solo in presenza di circostanze straordinarie e imprevedibili sopravvenute all’aggiudicazione.
Subappalto a cascata e gestione dei subappaltatori
Il nuovo Codice ha aperto al subappalto a cascata: il subappaltatore può a sua volta subappaltare le lavorazioni, a discrezione della stazione appaltante e nel rispetto dei limiti fissati nei documenti di gara.
Questa apertura aumenta la flessibilità operativa, ma moltiplica anche la complessità gestionale: più livelli di subappalto significano più contratti da tracciare, più documenti da verificare (DURC, qualificazioni, congruità della manodopera), più SAL fornitori da controllare e più responsabilità da presidiare in cantiere.
Per approfondire la gestione operativa dei subappalti con strumenti digitali:
- La gestione efficiente dei subappalti: video dimostrativo
- Come si gestiscono i subappalti: flusso completo dal contratto al SAL fornitore
Digitalizzazione dei documenti contabili di cantiere
Per la contabilità dei lavori pubblici, il riferimento oggi vigente per i nuovi appalti è l’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, che disciplina i documenti contabili obbligatori. Senza questi documenti, la stazione appaltante non riconosce il lavoro svolto:
- giornale dei lavori;
- libretti di misura;
- registro di contabilità;
- Stato Avanzamento Lavori (SAL);
- certificato per pagamento delle rate;
- conto finale dei lavori con relazione.
La digitalizzazione di questi documenti non è più un’opzione: le procedure sono digitali, le piattaforme devono essere interoperabili e la revisione prezzi con gli indici TOL richiede lavorazioni contabilizzate in modo puntuale e tracciabile.
Un software gestionale per l’edilizia permette di pianificare, programmare e controllare le attività, la gestione economica e i tempi reali di esecuzione, creando il fascicolo digitale dell’appalto e rispondendo in modo puntuale agli obblighi normativi: dalla WBS al computo, dal Gantt ai rapportini, fino a SAL e fatturazione elettronica in un unico flusso.
Domande frequenti su Codice Appalti e obbligo BIM
Da quando è obbligatorio il BIM negli appalti pubblici?
Dal 1° gennaio 2025, il BIM è obbligatorio per gli appalti pubblici di lavori con valore superiore a 2 milioni di euro, secondo quanto stabilito dal correttivo al Codice dei Contratti (D.Lgs. 209/2024). La soglia iniziale di 1 milione è stata innalzata per rispondere alle difficoltà delle amministrazioni nel reperire personale qualificato.
Qual è la soglia BIM nel 2026?
Nel 2026 la soglia di obbligatorietà del BIM resta fissata a 2 milioni di euro per i lavori pubblici, come stabilito dal correttivo D.Lgs. 209/2024 in vigore dal 1° gennaio 2025. L’obbligo riguarda opere nuove, interventi su costruzioni esistenti e interventi su edifici storici o culturali secondo specifiche soglie.
Quali sono le novità principali del nuovo Codice degli Appalti?
Le novità principali del D.Lgs. 36/2023 sono: digitalizzazione integrale delle procedure dal 1° gennaio 2024, fascicolo digitale dell’appalto, reintroduzione dell’appalto integrato, subappalto a cascata, obbligo BIM progressivo e nuove regole di revisione prezzi basate sugli indici ISTAT delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), operative dal Decreto MIT 743 del 30 marzo 2026.
Cosa sono gli indici TOL per la revisione prezzi?
Gli indici TOL (tipologie omogenee di lavorazioni) sono gli indici di costo delle lavorazioni individuati dall’ISTAT ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti e adottati con il Decreto MIT n. 743 del 30 marzo 2026. Costituiscono la base per applicare le clausole di revisione prezzi nei contratti di lavori pubblici e sono disponibili nella banca dati IstatData.
Cos’è il BIM negli appalti pubblici?
Il BIM (Building Information Modeling) è un metodo di progettazione digitale che centralizza tutte le informazioni del progetto in un unico modello condiviso, accessibile in tempo reale a tutti gli attori coinvolti. Negli appalti pubblici è obbligatorio dal 2025 per i lavori sopra i 2 milioni di euro e si basa sul formato standard internazionale IFC.
Serve un software BIM completo per partecipare agli appalti?
No. Per le imprese esecutrici è sufficiente dotarsi di un software di lettura BIM compatibile con il formato standard IFC, che permette di interpretare i modelli senza doverli produrre. L’integrazione con il gestionale aziendale consente poi di collegare il modello BIM a computo, WBS, Gantt, controllo costi e documenti di cantiere.
Il subappalto a cascata è sempre ammesso?
No. Il subappalto a cascata è possibile a discrezione della stazione appaltante, che può limitarlo nei documenti di gara. Le FAQ ANAC 2026 hanno inoltre chiarito che per il subappalto necessario è sufficiente la compilazione del riquadro dedicato del DGUE con l’indicazione delle categorie da subappaltare.