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L’importanza della marcatura CE per i prodotti delle costruzioni

La marcatura CE dei prodotti da costruzione indica che il fabbricante ha valutato e dichiarato le prestazioni del prodotto secondo la specifica tecnica europea applicabile. Non è un marchio di qualità e non dimostra, da sola, che il prodotto sia adatto a qualsiasi opera. Prima della vendita, un rivenditore edile deve verificare la presenza della marcatura quando richiesta, la corrispondenza tra prodotto ed etichetta, la disponibilità della dichiarazione prevista, l’uso dichiarato e le informazioni o istruzioni applicabili. Dall’8 gennaio 2026 è iniziata l’applicazione del Regolamento UE 2024/3110, ma la transizione è graduale: per diversi prodotti possono continuare a essere utilizzate norme armonizzate, dichiarazioni di prestazione ed ETA riferite al precedente Regolamento UE 305/2011. Documenti e prestazioni devono quindi essere controllati in relazione allo specifico prodotto e al regime tecnico applicabile.

Che cosa indica la marcatura CE dei prodotti da costruzione

La marcatura CE dei prodotti da costruzione permette di esprimere le prestazioni del prodotto attraverso criteri e metodi di valutazione comuni a livello europeo. Serve quindi a rendere le informazioni tecniche comprensibili e confrontabili lungo la filiera, dal fabbricante al progettista, fino al rivenditore e all’impresa che utilizzerà il prodotto.

Il simbolo CE non rappresenta un’approvazione rilasciata dall’Unione europea e non è un certificato generale di qualità. Con la marcatura, il fabbricante assume la responsabilità delle prestazioni dichiarate e della conformità del prodotto ai requisiti applicabili.

Due prodotti possono essere entrambi regolarmente marcati CE, ma avere prestazioni molto diverse. Per esempio, due materiali isolanti possono differire per conducibilità termica, comportamento al fuoco, resistenza meccanica o condizioni di utilizzo. Spetta al progettista individuare le prestazioni necessarie e agli operatori della filiera verificare che il prodotto acquistato e consegnato corrisponda alle prescrizioni.

In pratica: la marcatura CE non dice che un prodotto è il migliore. Indica come sono state valutate e dichiarate le sue prestazioni. L’idoneità per una determinata opera dipende dal progetto, dall’uso previsto, dalle prestazioni richieste e dalla corretta posa.

Questo controllo coinvolge diversi attori del processo edilizio: fabbricanti, importatori, distributori, progettisti, imprese, direttori dei lavori e committenti.

Quando la marcatura CE è obbligatoria

Non tutti i prodotti commercializzati in edilizia devono riportare automaticamente la marcatura CE. La verifica dipende dalla categoria del prodotto e dalla specifica tecnica europea applicabile.

Durante l’attuale fase transitoria si possono incontrare principalmente due percorsi:

  1. Norma europea armonizzata. Quando il prodotto e il suo uso previsto rientrano in una norma armonizzata applicabile, il fabbricante deve seguire il sistema previsto, predisporre la dichiarazione richiesta e apporre la marcatura CE.
  2. Valutazione Tecnica Europea. Quando non è disponibile una norma armonizzata adatta, il fabbricante può seguire il percorso basato su un Documento per la Valutazione Europea e richiedere una Valutazione Tecnica Europea. Una volta ottenuta l’ETA, la relativa dichiarazione e la marcatura CE diventano parte del percorso di commercializzazione del prodotto.

La presenza di una norma tecnica nazionale, di una scheda commerciale o di una certificazione volontaria non autorizza automaticamente l’apposizione della marcatura CE. Allo stesso modo, un prodotto che non rientra nel campo della normativa CE non deve essere marcato solo per apparire più affidabile.

Per un rivenditore è quindi importante non limitarsi a chiedere se il prodotto è marcato, ma verificare in base a quale norma, EAD o ETA vengono dichiarate le prestazioni.

Gli obblighi del rivenditore di materiali edili

Il commerciante che rende disponibile un prodotto da costruzione sul mercato opera, ai fini della normativa europea, come distributore. Deve agire con la dovuta attenzione e controllare che il prodotto possa essere regolarmente commercializzato.

Prima della vendita, il distributore deve verificare, quando previsto:

  • la presenza della marcatura CE;
  • la presenza delle informazioni identificative richieste;
  • la disponibilità della dichiarazione applicabile;
  • la presenza delle informazioni generali sul prodotto;
  • le istruzioni per l’uso e le informazioni di sicurezza, quando richieste;
  • la corretta identificazione del fabbricante e, se presente, dell’importatore.

Il rivenditore deve inoltre assicurarsi che le condizioni di deposito e trasporto non compromettano le prestazioni o la conformità del prodotto. Questo aspetto è particolarmente importante per materiali sensibili all’umidità, alle temperature, agli urti o a tempi e condizioni specifiche di conservazione.

Quando esistono motivi per ritenere che un prodotto non sia conforme alle prestazioni dichiarate o presenti un rischio, non deve essere messo in vendita fino alla risoluzione del problema. Possono inoltre essere necessarie misure correttive, il ritiro o il richiamo dei prodotti già distribuiti.

Vendita online e informazioni prima dell’ordine

Il nuovo Regolamento UE 2024/3110 estende espressamente gli obblighi informativi alle offerte online e alle vendite a distanza. Le informazioni richieste devono essere rese visibili al cliente prima che sia vincolato dal contratto. Una rivendita con e-commerce deve quindi collegare correttamente schede articolo, marcatura, dichiarazioni e informazioni applicabili.

Quando il rivenditore assume il ruolo di fabbricante

Il distributore può assumere gli obblighi del fabbricante quando vende un prodotto con il proprio nome o marchio, modifica il prodotto in modo da influenzarne prestazioni o conformità, oppure dichiara un uso o caratteristiche differenti da quelli indicati dal produttore originario. Il private label non è quindi una semplice operazione commerciale: può comportare responsabilità tecniche e documentali aggiuntive.

Quali documenti controllare nei prodotti da costruzione

La documentazione varia in base al prodotto, al percorso tecnico seguito e alla fase di transizione normativa. Non tutti i materiali devono essere accompagnati dallo stesso insieme di documenti.

Documento o informazione A cosa serve Che cosa controllare
Marcatura ed etichetta CE Identificano prodotto, fabbricante e percorso tecnico applicato. Codice prodotto-tipo, fabbricante, riferimento della dichiarazione, specifica tecnica ed eventuale organismo notificato.
DoP, dichiarazione di prestazione Dichiara le prestazioni secondo il precedente Regolamento UE 305/2011. Uso previsto, caratteristiche essenziali, valori o classi dichiarate e coerenza con il prodotto fornito.
DoPC, dichiarazione di prestazione e conformità È la dichiarazione prevista dal nuovo Regolamento UE 2024/3110. Prestazioni, requisiti applicabili, codice della dichiarazione e collegamento al prodotto-tipo.
ETA, Valutazione Tecnica Europea Valuta le prestazioni di un prodotto non adeguatamente coperto da una norma armonizzata. Titolare, prodotto, uso previsto, EAD di riferimento, versione e validità del documento.
Istruzioni e informazioni di sicurezza Indicano condizioni di impiego, installazione, trasporto e utilizzo sicuro. Lingua comprensibile, corrispondenza con il prodotto e disponibilità per il cliente.
Scheda dati di sicurezza Fornisce informazioni su sostanze o miscele quando prevista dalla normativa chimica. Versione aggiornata, lingua, identificazione del prodotto e condizioni di manipolazione e stoccaggio.
Scheda tecnica Raccoglie dati applicativi e commerciali utili all’impiego. Coerenza con le prestazioni dichiarate, senza confonderla con la dichiarazione regolamentare.

La scheda tecnica non sostituisce la dichiarazione prevista dalla normativa. Allo stesso modo, la scheda dati di sicurezza non è obbligatoria per ogni prodotto da costruzione: deve essere fornita quando ricorrono le condizioni previste dalla disciplina sulle sostanze e miscele.

Il solo simbolo CE non basta

Il simbolo deve rispettare forma e proporzioni ufficiali, ma osservare soltanto la distanza tra le lettere C ed E non permette di verificare la regolarità del prodotto. Il confronto spesso presentato online tra marcatura CE e presunto simbolo “China Export” non sostituisce il controllo documentale. Un’etichetta credibile deve essere coerente con fabbricante, prodotto-tipo, dichiarazione, uso previsto e specifica tecnica applicabile.

Checklist per l’accettazione della merce in una rivendita edile

Il controllo dovrebbe iniziare prima dell’inserimento dell’articolo a catalogo e proseguire all’arrivo della merce. Una procedura standard evita di dover ricostruire documenti e responsabilità quando il materiale è già stato venduto o consegnato.

  1. Identificare esattamente il prodotto. Verificare denominazione, codice articolo, variante, formato, fabbricante e prodotto-tipo.
  2. Verificare se la marcatura CE è richiesta. Controllare la specifica tecnica applicabile e l’uso previsto dichiarato.
  3. Confrontare prodotto ed etichetta. Codici, riferimenti e dati del fabbricante devono corrispondere alla merce ricevuta.
  4. Acquisire la dichiarazione corretta. Collegare DoP o DoPC alla specifica referenza, evitando archivi generici non associati all’articolo.
  5. Controllare le prestazioni. Verificare che valori, classi e uso previsto siano compatibili con quanto ordinato o promesso al cliente.
  6. Acquisire istruzioni e informazioni di sicurezza. Devono essere disponibili nella lingua richiesta e riferite alla versione corretta del prodotto.
  7. Registrare lotto o elementi di tracciabilità. Quando presenti, devono poter essere collegati a entrata, ubicazione, vendita e cliente.
  8. Verificare lo stato della merce. Imballaggi danneggiati, umidità, alterazioni o condizioni di trasporto non corrette possono compromettere il prodotto.
  9. Bloccare le anomalie. Un articolo con documenti mancanti o dati discordanti non dovrebbe essere reso disponibile fino al chiarimento con fabbricante o fornitore.

Controllo consigliato: conservare anche la data di acquisizione e la versione del documento. Una DoP, una scheda tecnica o una scheda di sicurezza sostituita dal fornitore non dovrebbe sovrascrivere senza traccia il documento associato a una fornitura precedente.

Che cosa cambia con il nuovo Regolamento UE 2024/3110

Il Regolamento UE 2024/3110 sui prodotti da costruzione si applica in via generale dall’8 gennaio 2026 e sostituisce progressivamente il Regolamento UE 305/2011.

Tra le principali novità rientrano:

  • la dichiarazione di prestazione e conformità, indicata anche come DoPC;
  • obblighi più dettagliati per fabbricanti, importatori, distributori e vendite online;
  • un maggiore rilievo alle prestazioni ambientali e al ciclo di vita del prodotto;
  • la futura introduzione del passaporto digitale dei prodotti da costruzione;
  • informazioni digitali più strutturate e collegabili al prodotto-tipo.

Questo non significa che dall’8 gennaio 2026 tutti i vecchi documenti siano diventati automaticamente invalidi. Il regolamento prevede un periodo di transizione articolato per famiglie di prodotti e specifiche tecniche.

Situazione Indicazione operativa
Prodotto ancora coperto da una norma armonizzata del precedente CPR La norma e la DoP possono continuare a essere utilizzate finché il riferimento non viene ritirato o sostituito secondo il regime transitorio.
Prodotto già coperto da una nuova specifica armonizzata Si applicano i nuovi requisiti, compresa la dichiarazione di prestazione e conformità prevista dal CPR 2024/3110.
Prodotto con ETA o EAD precedente Occorre verificare data, base tecnica e validità del documento nel quadro delle disposizioni transitorie.

Per una rivendita edile è quindi utile classificare i documenti anche in base al regime normativo e alla specifica tecnica applicabile, anziché cercare di sostituire indistintamente tutte le DoP con una nuova DoPC.

Marcatura CE e sistemi a cappotto termico ETICS

Un sistema di isolamento termico a cappotto, indicato con l’acronimo ETICS, non deve essere considerato come una semplice somma di pannelli isolanti, collanti, rasanti, reti, fissaggi e finiture acquistati separatamente.

La prestazione dipende dalla compatibilità tra i componenti e dalle condizioni previste per l’intero sistema. Per questo motivo è importante verificare la documentazione riferita al kit ETICS e non soltanto la marcatura CE dei singoli materiali che lo compongono.

Per i sistemi ETICS con intonaco, il percorso tecnico può basarsi su una Valutazione Tecnica Europea. Il riferimento EAD più recente è EAD 040083-01-0404. Nella documentazione più vecchia possono comparire ETAG 004 o il precedente EAD 040083-00-0404, superato dal nuovo riferimento. La presenza di una sigla storica non è sufficiente per decidere se la documentazione sia ancora utilizzabile: occorre verificare l’ETA specifica e il relativo regime transitorio.

Controllo sul sistema ETICS Perché è importante
Titolare e numero dell’ETA Identificano il sistema effettivamente valutato.
Elenco dei componenti Evita di vendere come sistema certificato una combinazione di componenti non prevista.
Supporti e condizioni d’impiego Definiscono dove e come il sistema può essere applicato.
Prestazioni dichiarate Permettono il confronto con progetto, capitolato e requisiti dell’opera.
Istruzioni di installazione La prestazione del sistema dipende anche dalla corretta esecuzione.

Per il rivenditore, la regola pratica è semplice: non presentare come sistema ETICS valutato una combinazione libera di prodotti compatibili solo dal punto di vista commerciale. Componenti, accessori, condizioni d’impiego e istruzioni devono corrispondere alla documentazione del sistema.

Come gestire digitalmente documenti, articoli e lotti

Il problema per molte rivendite non è ottenere il documento una sola volta, ma mantenerlo collegato al prodotto corretto e recuperarlo rapidamente durante acquisti, vendita, consegna o gestione di una contestazione.

Archiviare DoP, DoPC, ETA e schede in cartelle generiche o nelle email dei fornitori espone a diversi rischi:

  • documenti non associati alla variante o al formato corretto;
  • versioni aggiornate che cancellano lo storico;
  • difficoltà nel fornire i documenti al cliente;
  • assenza di collegamento tra fornitore, entrata merce, lotto e vendita;
  • articoli messi in vendita prima del completamento dei controlli.

Una gestione strutturata dovrebbe permettere di collegare a ogni articolo:

  • fabbricante e fornitore;
  • specifica tecnica e uso previsto;
  • dichiarazioni e schede aggiornate;
  • lotto, matricola o scadenza, quando rilevanti;
  • movimenti di magazzino e documenti di acquisto;
  • vendite, consegne e clienti destinatari.

Le soluzioni Infominds per il commercio edile collegano gestione degli articoli, acquisti, magazzino, vendite e documenti. In questo modo la documentazione tecnica non resta separata dai processi operativi della rivendita.

ERGO consente di centralizzare dati di articoli e fornitori, mentre Ergo Mobile Store supporta le operazioni di magazzino e la lettura dei codici. Ergo Mobile Doc rende inoltre disponibili documenti e fascicoli alle persone autorizzate.

Il gestionale non certifica la conformità del prodotto e non sostituisce le verifiche tecniche. Serve però a rendere più affidabile il processo con cui documenti, articoli, forniture e movimenti vengono registrati e recuperati.

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Domande frequenti sulla marcatura CE in edilizia

Che cosa indica la marcatura CE dei prodotti da costruzione?

La marcatura CE indica che il fabbricante ha valutato e dichiarato le prestazioni del prodotto secondo la specifica tecnica europea applicabile e si assume la responsabilità delle informazioni dichiarate.

La marcatura CE è un marchio di qualità?

No. La marcatura CE non certifica che il prodotto sia migliore di altri e non ne garantisce l’idoneità per qualsiasi opera. Permette di conoscere e confrontare le prestazioni dichiarate secondo criteri europei comuni.

Quali documenti deve controllare un rivenditore edile?

Il rivenditore deve verificare, quando richiesti, marcatura ed etichetta CE, DoP o DoPC, informazioni sul prodotto, istruzioni, informazioni di sicurezza ed eventuale ETA. I documenti devono corrispondere esattamente al prodotto commercializzato.

Che differenza c’è tra DoP e DoPC?

La DoP è la dichiarazione di prestazione prevista dal Regolamento UE 305/2011. La DoPC è la dichiarazione di prestazione e conformità introdotta dal Regolamento UE 2024/3110. Durante la transizione possono essere presenti entrambe, in base alla specifica tecnica applicabile al prodotto.

Quando un rivenditore diventa fabbricante?

Il rivenditore può assumere gli obblighi del fabbricante quando vende il prodotto con il proprio nome o marchio, lo modifica in modo rilevante oppure dichiara usi o caratteristiche differenti da quelli indicati dal produttore originario.

Un sistema a cappotto deve avere la marcatura CE?

Un sistema ETICS può essere valutato attraverso una Valutazione Tecnica Europea e commercializzato con la relativa dichiarazione e marcatura CE. Devono essere verificati il sistema completo, i componenti previsti, l’uso dichiarato e le istruzioni di installazione.

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