Caro materiali: situazione attuale e “Decreto Aiuti”
In sintesi
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) rende strutturale l’aggiornamento dei prezzi per il caro materiali negli appalti pubblici, superando il regime transitorio del Decreto Aiuti. Dal 1° gennaio 2026 e fino a fine lavori, i SAL dei contratti con offerte presentate entro il 30 giugno 2023 vengono adottati applicando i prezzari regionali aggiornati. I maggiori importi sono riconosciuti al 90% (offerte ante 2022) e all’80% (offerte 2022-2023). La novità più rilevante: le stazioni appaltanti non possono più accedere a fondi ministeriali, ma devono autofinanziare i maggiori oneri con risorse interne (imprevisti fino al 70%, ribassi d’asta, rimodulazioni). La L. 199/2025 prevede inoltre l’adozione di un prezzario nazionale entro il 29 giugno 2026 e l’istituzione di un Osservatorio permanente sui prezzari delle opere pubbliche.
Indice dei contenuti
- Dal Decreto Aiuti alla Legge di Bilancio 2026: il quadro normativo
- Come funziona l’aggiornamento prezzi dal 2026
- Prezzario nazionale e Osservatorio permanente
- Le risorse: cosa cambia senza i fondi ministeriali
- DL Aiuti vs Legge di Bilancio 2026: tabella comparativa
- Casi speciali: ANAS, RFI e contratti FOI
- FAQ: le risposte ai dubbi più frequenti
- Come proteggere la marginalità del cantiere

Dal Decreto Aiuti alla Legge di Bilancio 2026: il quadro normativo
L’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione continua a rappresentare una sfida strutturale per il settore edile. Dal 2022 a oggi, il legislatore è intervenuto più volte per sostenere le imprese edili coinvolte in appalti pubblici. Ma la Legge di Bilancio 2026 segna un cambio di paradigma: si passa dalla gestione emergenziale a una disciplina stabile e permanente.
Cosa prevedeva il Decreto Aiuti (DL 50/2022)
Il Decreto Aiuti (art. 26, DL 50/2022) aveva introdotto un meccanismo straordinario per compensare l’impennata dei costi di materiali ed energia. Le misure principali includevano: un fondo di 100 milioni di euro per le compensazioni del secondo semestre 2021, l’aggiornamento straordinario dei prezzari regionali (con scadenza 31 luglio 2022), l’incremento provvisorio del 20% sui prezzari in vigore al 31 dicembre 2021, e la possibilità per le stazioni appaltanti di accedere a fondi ministeriali tramite il Fondo per la Prosecuzione delle Opere Pubbliche.
Questo sistema, per sua natura transitorio, è stato prorogato annualmente dalle successive Leggi di Bilancio (2023, 2024, 2025) e avrebbe cessato di operare il 31 dicembre 2025.
Le ultime finestre per i fondi 2025
Per le lavorazioni eseguite nel corso del 2025, la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) aveva previsto due finestre di accesso al Fondo MIT tramite la piattaforma adeguamentoprezzi.mit.gov.it: la prima dal 1° al 31 luglio 2025 (per lavorazioni contabilizzate dal 1° gennaio al 31 maggio 2025) e la seconda dal 1° al 28 febbraio 2026 (per lavorazioni contabilizzate dal 1° giugno al 31 dicembre 2025). Le modalità operative sono state disciplinate dal DM 8 maggio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025. Dal 2026 in poi, questo meccanismo non è più applicabile: il regime cambia radicalmente con la nuova Legge di Bilancio.
Le novità della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025)
Con l’articolo 1, commi 487-494 della L. 199/2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2026, il quadro cambia radicalmente. Ecco le principali differenze rispetto al regime precedente:
La misura diventa strutturale, non più transitoria: l’aggiornamento dei prezzi accompagna il contratto fino alla sua naturale conclusione, senza bisogno di ulteriori proroghe. L’ambito temporale copre le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori. L’accesso ai fondi ministeriali viene eliminato: le stazioni appaltanti devono ora autofinanziare i maggiori oneri con risorse proprie. Il tetto per l’utilizzo degli accantonamenti per imprevisti sale dal 50% al 70%. L’aggiornamento è obbligatorio e opera d’ufficio, anche in deroga alle clausole contrattuali.
La Legge di Bilancio 2026 interviene anche su altri fronti rilevanti per il settore, tra cui la proroga dei bonus edilizi e nuovi adempimenti come il badge di cantiere elettronico.
Come funziona l’aggiornamento prezzi dal 2026
Quali contratti rientrano nella nuova disciplina
La disciplina si applica ai contratti che rispettano due condizioni cumulative: devono essere stati aggiudicati sulla base della normativa previgente al Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023), cioè derivanti da bandi pubblicati prima del 1° luglio 2023; e devono avere un termine finale di presentazione dell’offerta compreso entro il 30 giugno 2023.
Si tratta, in sostanza, degli stessi contratti già coperti dall’art. 26 del Decreto Aiuti — circa 13.000 cantieri su tutto il territorio nazionale. Come chiarito dal Vademecum ANCE (febbraio 2026), questi contratti potranno usufruire con continuità dell’aggiornamento dei prezzi fino alla loro naturale conclusione.
Il meccanismo: prezzari regionali aggiornati nei SAL
Per ogni lavorazione eseguita o contabilizzata a partire dal 1° gennaio 2026, lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) è adottato applicando i prezzari predisposti annualmente dalle Regioni e Province autonome, oppure i prezzari speciali delle stazioni appaltanti autorizzate ai sensi dell’art. 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023.
L’aggiornamento opera sia in aumento che in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta. L’applicazione avviene anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflattivo precedentemente previsti.
Attenzione: la norma si applica solo alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2026 in poi. Le lavorazioni eseguite nel 2025 ma contabilizzate nel 2026 restano coperte dal precedente regime del DL Aiuti.
Percentuali di riconoscimento: 90% e 80%
I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati sono riconosciuti dalle committenti in misura differenziata, in base alla data dell’offerta:
| Data offerta | % riconoscimento |
|---|---|
| Termine finale presentazione entro il 31/12/2021 | 90% |
| Termine finale presentazione tra 01/01/2022 e 30/06/2023 | 80% |
Il riconoscimento non è integrale: non si tratta di una sostituzione dei prezzi contrattuali, ma del pagamento di un delta tra il prezzo a base di gara e il prezzo risultante dal prezzario aggiornato, al netto del ribasso d’asta. I prezzi contrattuali originari restano il riferimento di base.
L’applicazione “in diminuzione”: il principio del floor contrattuale
La Legge di Bilancio prevede che i prezzari aggiornati vadano applicati anche “in diminuzione”. Ma come interpretare questa previsione? Secondo il Vademecum ANCE, l’applicazione in diminuzione opera esclusivamente all’interno del medesimo SAL (cosiddetto meccanismo “infra-SAL”).
In termini pratici: eventuali prezzi in calo su alcune lavorazioni servono solo a neutralizzare o contenere l’effetto di incrementi su altre lavorazioni nello stesso SAL. L’importo complessivo del SAL non può mai scendere al di sotto di quello calcolato con i prezzi contrattuali originari. Il prezzo di contratto funge da floor immodificabile a tutela dell’impresa.

Prezzario nazionale e Osservatorio permanente
Tra le novità più strutturali della Legge di Bilancio 2026 c’è l’introduzione, al comma 487, di due strumenti destinati a cambiare nel medio-lungo periodo la gestione dei costi nelle opere pubbliche.
Il prezzario nazionale dei lavori pubblici
Entro il 29 giugno 2026 (180 giorni dall’entrata in vigore della legge) dovrà essere adottato, con decreto del MIT di concerto con il MEF e previo parere della Conferenza Unificata, un prezzario nazionale dei lavori pubblici. Questo strumento non è destinato a sostituire i prezzari regionali, ma a fungere da riferimento di coordinamento: un parametro condiviso a livello nazionale per garantire maggiore uniformità e trasparenza nella determinazione dei costi delle opere pubbliche.
L’Osservatorio sperimentale per il monitoraggio dei prezzari
La stessa norma prevede l’istituzione di un Osservatorio sperimentale per il monitoraggio permanente dei prezzari delle opere pubbliche. L’obiettivo è superare uno dei limiti strutturali del sistema attuale: il ritardo cronico nell’aggiornamento dei prezzari regionali rispetto alle dinamiche reali del mercato, una criticità che ha amplificato l’impatto del caro materiali sulle imprese.
Le risorse: cosa cambia senza i fondi ministeriali
Questa è probabilmente la novità più impattante per le imprese e le stazioni appaltanti. A differenza del DL Aiuti, la Legge di Bilancio 2026 non prevede l’accesso a risorse ministeriali per coprire i maggiori oneri. Le committenti devono attingere esclusivamente al proprio quadro economico.
Gerarchia delle fonti di finanziamento
La legge stabilisce un ordine preciso per le risorse utilizzabili:
1. Accantonamenti per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nel limite massimo del 70% (era il 50% con il DL Aiuti), fatte salve le somme già impegnate contrattualmente e le eventuali somme a disposizione stanziate annualmente per lo stesso intervento.
2. Ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti.
3. Rimodulazione e de-scoping: quando le somme impegnate raggiungono o superano l’80%, la stazione appaltante è obbligata ad attivare procedure di reintegro, anche attraverso la riduzione delle opere nella programmazione triennale/annuale o ricorrendo alle economie da varianti in diminuzione.
La soglia dell’80% e l’obbligo di rimodulazione
Il comma 493 della L. 199/2025 introduce un meccanismo di guardia: superata la soglia dell’80% di utilizzo delle risorse disponibili per la revisione prezzi, la stazione appaltante deve intervenire in tempo utile. Il rischio concreto è il ridimensionamento della commessa per mancanza di fondi interni, un aspetto che le imprese devono monitorare attentamente nella relazione con la committenza.
DL Aiuti vs Legge di Bilancio 2026: tabella comparativa
| Caratteristica | DL Aiuti (2022-2025) | Legge di Bilancio 2026 |
|---|---|---|
| Natura della misura | Transitoria (prorogata annualmente) | Strutturale (fino a fine lavori) |
| Periodo coperto | Lavori eseguiti dal 01/01/2022 al 31/12/2025 | Lavori eseguiti dal 01/01/2026 a fine lavori |
| Fondi ministeriali | Disponibili su istanza | Non disponibili (solo risorse interne SA) |
| Accantonamenti imprevisti | Limite 50% | Limite 70% |
| Applicazione in diminuzione | Solo per il 2025; minori importi trattenuti dalla SA | Solo infra-SAL; il SAL non scende sotto il valore contrattuale |
| Contratti FOI | Esclusi esplicitamente | Non esclusi (disciplina applicabile) |
| Conguaglio prezzario in ritardo | Previsto espressamente | Non previsto ma applicabile per analogia |
| Soglia per rimodulazione | Non prevista | 80% delle risorse → obbligo reintegro |
| Regime ANAS/RFI | +20% fino al 31/12/2025 | +20% fino al 31/12/2026; DL Asset max 35% |
| Prezzario nazionale | Non previsto | Adozione entro 29/06/2026 (coordinamento) |
Fonte: elaborazione su Vademecum ANCE – Direzione Legislazione Opere Pubbliche, 26 febbraio 2026
Casi speciali: ANAS, RFI e contratti FOI
Incremento forfettario 20% per ANAS e RFI
Per i contratti affidati a contraente generale dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A., già in esecuzione alla data del 18 maggio 2022, la Legge di Bilancio 2026 (comma 491) proroga l’incremento forfettario del 20% sugli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate fino al 31 dicembre 2026, in luogo del precedente 31 dicembre 2025.
Interventi DL Asset: limite massimo del 35%
Per gli interventi di cui all’art. 18, comma 2, del DL “Asset” (DL 104/2023), esclusi dall’incremento del 20%, la Legge prevede un adeguamento percentuale nel limite massimo del 35% sulle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2026 fino a fine lavori. L’adeguamento è calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzari vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione, al netto dell’eventuale adeguamento monetario previsto dalle clausole contrattuali.
Contratti FOI: ora inclusi nella disciplina
A differenza del DL Aiuti, che escludeva esplicitamente dal suo ambito i contratti che avevano beneficiato del Fondo Opere Indifferibili (FOI), la Legge di Bilancio 2026 non li esclude. La disciplina è quindi applicabile anche a questi contratti. Per quelli che hanno già beneficiato del contributo FOI, l’aggiornamento prezzi dal 2026 dovrà tenere conto, come base di raffronto, del valore dei prezzi così come adeguato dal contributo FOI stesso.
FAQ: le risposte ai dubbi più frequenti
Le risposte sono elaborate sulla base del Vademecum ANCE pubblicato il 26 febbraio 2026 dalla Direzione Legislazione Opere Pubbliche.
L’aggiornamento dei prezzi è obbligatorio?
Sì, è obbligatorio e opera d’ufficio. La norma prevede che il SAL “è adottato” applicando il prezzario aggiornato, “anche in deroga alle clausole contrattuali”. Le committenti non hanno alcun margine di facoltatività.
L’impresa deve presentare un’istanza alla stazione appaltante?
No, il procedimento è d’ufficio e non richiede istanza né iscrizione di riserva. Tuttavia, per evitare inerzie amministrative, è consigliabile che l’impresa (o la mandataria in caso di RTI) invii una “nota di sollecito” alla committente per attivare tempestivamente le procedure.
Cosa succede se il prezzario aggiornato non è ancora disponibile?
Sebbene la Legge di Bilancio 2026 non preveda espressamente questa fattispecie (a differenza del DL Aiuti), in un’ottica di continuità normativa, si ritiene applicabile in via analogica il principio del pagamento sulla base dell’ultimo prezzario disponibile, con successivo conguaglio d’ufficio.
Le lavorazioni eseguite nel 2025 ma contabilizzate nel 2026 rientrano nella nuova disciplina?
No. La condizione essenziale è che la lavorazione sia stata eseguita dopo il 1° gennaio 2026. Le lavorazioni eseguite prima di tale data restano coperte dal regime del DL Aiuti, indipendentemente dalla data di contabilizzazione.
I maggiori importi sono soggetti ad IVA?
Sì. I maggiori importi riconosciuti ai sensi della Legge di Bilancio costituiscono un’integrazione del corrispettivo contrattuale e, come tali, vanno regolarmente assoggettati ad IVA e riportati nei Certificati di Esecuzione Lavori.
A chi spetta la competenza in caso di controversia?
La competenza spetta al giudice ordinario, non al giudice amministrativo. Trattandosi di un meccanismo privo di discrezionalità (l’adeguamento è obbligatorio e ancorato a parametri fissi), la pretesa economica si qualifica come diritto soggettivo.
Come proteggere la marginalità del cantiere dal caro materiali
Il nuovo quadro normativo offre maggiore stabilità, ma sposta il peso della responsabilità finanziaria direttamente sulle imprese e sulle stazioni appaltanti. Quando i calcoli revisionali incrociano date di offerta diverse (90% vs 80%), tetti specifici (35% per DL Asset), e meccanismi infra-SAL in diminuzione, la gestione manuale diventa insostenibile.
Oggi non basta “avere diritto” all’aggiornamento dei prezzi: serve la capacità di dimostrare che gli adeguamenti coprono effettivamente l’inflazione subita, proteggendo il margine utile. E questo richiede una gestione efficace del budget di cantiere supportata da strumenti adeguati.
Il ruolo della gestione digitale con ERGO
L’adozione di un gestionale per l’edilizia completo come Ergo consente di trasformare la conformità normativa in difesa attiva della marginalità attraverso diversi vantaggi operativi.
Ergo gestisce nativamente il confronto tra prezzo contrattuale originale e prezzario regionale aggiornato, calcolando automaticamente il delta revisionale. Sulla base della data di presentazione dell’offerta memorizzata in anagrafica commessa, il software applica correttamente la percentuale di riconoscimento spettante (90% o 80%). Questo facilita l’emissione di certificati che distinguono chiaramente tra quote contrattuali e quote revisionali.
Il monitoraggio in tempo reale dei costi, attraverso l’analisi degli scostamenti e la contabilità analitica di cantiere, permette di intervenire tempestivamente quando necessario e di ottimizzare le performance economiche complessive.
In un contesto dove il paracadute dei fondi ministeriali non esiste più, un approccio sistemico che integri competenza normativa e supporto tecnologico è l’unica via per garantire che gli adeguamenti prezzi diventino liquidità reale e non restino crediti su carta. Vuoi verificare come ERGO ti aiuta a gestire il budget di cantiere? Richiedi una demo gratuita.