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Ispettorato del lavoro: stop all'autocertificazione PEC per la patente a punti dal 1° novembre 2024

A partire dal 1° novembre non sarà più possibile trasmettere via PEC l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, risultando indispensabile aver effettuato entro il giorno precedente la richiesta di rilascio della patente.

Questa la nota che si può leggere sul portale dei servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per l'istanza della patente a crediti per l'edilizia.


La patente a crediti, introdotta dal decreto legislativo n. 81/2008 e successivamente modificata nel 2024, mira a qualificare le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Obbligatoria dal 1° ottobre 2024, si applica a tutti coloro che lavorano fisicamente nei cantieri, con eccezioni per chi fornisce servizi intellettuali (ingegneri, architetti, ecc.) e per le imprese con attestazione SOA superiore alla III categoria. La patente viene rilasciata tramite autocertificazione dei requisiti, tra cui l'iscrizione alla Camera di Commercio, la regolarità contributiva e fiscale, e il rispetto degli obblighi formativi in materia di sicurezza.

Fac Simile Autocertificazione Sostitutiva Rilascio Patente a Crediti

Il rilascio della patente avviene in formato digitale, attraverso  il portale dell'Ispettorato del Lavoro, accessibile tramite SPID o CIE. Il punteggio iniziale è di 30 crediti, incrementabile fino a 100 tramite storicità aziendale, assenza di provvedimenti disciplinari e investimenti in sicurezza. La patente può essere revocata per dichiarazioni false o gravi violazioni della normativa. Inoltre, la patente può essere sospesa in caso di infortuni gravi o mortali nei cantieri. Leggi anche: Patente a Punti per i Cantieri: come cambia la sicurezza sul lavoro.

Nessuna proroga, dunque, è prevista per chi deve averla (imprese affidatarie, imprese esecutrici e lavoratori autonomi).

 

Tra i documenti necessari per il rilascio:

  • Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura

  • DURC- documento unico regolarità conrtibutiva- 4 mesi

  • DVR - documento valutazione dei rischi

  • Certificazione regolarità fiscale – dlgs 241/97 art. 71-bis, comma 5/6

  • Designazione del RSPP

  • Formazione datori di lavoro – Dirigenti- Lavoratori – tutti gli obblighi del TUSL

 

Per appalti superiori a 200.000 € è richiesto il certificato DURF. Le imprese devono dimostrare la regolarità fiscale per ottenere la patente a punti e operare nei cantieri edili. Se l'importo è inferiore a questa soglia, il DURF non è necessario.

Per ottenere il DURF, l'impresa deve soddisfare requisiti fiscali specifici, come un'attività di almeno 3 anni, regolarità dichiarativa, versamenti fiscali adeguati e assenza di debiti oltre 50.000 €, a meno che non siano rateizzati. Il DURF ha una validità di 4 mesi e può essere richiesto tramite diversi canali.

La mancata presentazione del DURF nei grandi appalti può comportare responsabilità per il committente e impedire all'impresa di operare.

 

Guida passo passo per richiedere il rilascio della patente a punti tramite il portale INL

Vediamo come procedere alla richiesta rilascio della patente punti tramite il portale INL accedendo al seguente link: https://servizi.ispettorato.gov.it.


L’accesso al Portale dei servizi avviene esclusivamente tramite SPID personale o CIE, (in assenza dei quali la richiesta deve esser fatta da un soggetto appositamente delegato).Una volta autenticati tramite SPID/CIE si accede al Servizio, disponibile sul Portale “Istanza Patente a crediti” di seguito visualizzato.


Portale Ispettorato Nazionale del Lavoro “Istanza Patente a crediti

Stabile organizzazione in Italia

Il primo passaggio prevede la scelta dell'area geografica a cui appartiene l'impresa. Se un'impresa straniera ha una sede stabile in Italia, la normativa fiscale impone l'obbligo di seguire il flusso dedicato alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano sul territorio italiano.


portale INL per imprese e lavoratori autonomi stabiliti in Italia


Distinzione tra legale rappresentante/lavoratore autonomo e delegato

In seguito, si indica chi presenta la richiesta. Il rilascio della patente a crediti può essere richiesto dal legale rappresentante (o il titolare della ditta individuale) o dal lavoratore autonomo in quanto soggetti obbligati, o da un delegato autorizzato.

La procedura per il legale rappresentante e il lavoratore autonomo è diversa da quella per il delegato, quindi bisogna stare attenti a scegliere correttamente il ruolo ricoperto.


Distinzione tra legale rappresentante o lavoratore autonomo e delegato

Autocertificazioni richieste al soggetto delegato

Il delegato deve inserire le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive fornite dal delegante insieme all'atto di delega (nella sezione relativa all'attestazione dei requisiti previsti dall'articolo 1 del D.M. del 18 settembre 2024) . Tuttavia, il delegato non è responsabile del contenuto di tali dichiarazioni. È invece tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di aver ricevuto la delega dal soggetto obbligato e di essere in possesso delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive del delegante.

 

Autocertificazioni richieste per il rilascio della patente a punti

Emissione della bozza

Il portale permette di salvare una bozza della richiesta, che può essere modificata anche successivamente, fino a quando la stessa istanza non verrà inviata. ATTENZIONE: La procedura non risulta conclusa fino a quando l’istanza non è inviata.

 

esito istanza patente a crediti


Lista delle istanze lavorate

L'operatore che richiede la patente per più soggetti (ad esempio, un delegato professionista) visualizzerà un elenco di tutte le richieste gestite, con i relativi codici fiscali e ragioni sociali. Per facilitare il lavoro, ogni istanza mostrerà lo stato attuale, indicato come "Bozza" o "Inviata".

 

ricerca filtrata delle richieste di rilascio patente a crediti


Invio dell’istanza ed emissione della ricevuta

A questo punto, possiamo inviare la richiesta. Prima dell'invio definitivo si apre una finestra di conferma poiché, una volta inviata l'istanza, non sarà più possibile modificarla. A seguito dell'invio, verrà generata una ricevuta di rilascio della Patente, che dovrà essere scaricata e conservata. La ricevuta conterrà i dati del soggetto obbligato (Codice Fiscale e Ragione sociale), l'identificativo dell'istanza e il codice della Patente associata.

 



Ricevuta di Rilascio della Patente a Crediti dell'Ispettorato Nazionale del LAvoro

 

Visualizzazione della patente

In base all’articolo 2 del D.M. del 18 settembre 2024, le modalità per visualizzare la patente saranno definite con un decreto del Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Attualmente, la funzione di visualizzazione della patente, distinta da quella per l'“istanza patente a crediti”, non è disponibile.


Si sconsiglia di scaricare la ricevuta in un momento successivo all'invio dell'istanza accedendo al servizio "Istanza patente a crediti", poiché il sistema potrebbe subire rallentamenti a causa di un alto volume di accessi, specialmente nella fase iniziale.

Documento equivalente imprese estere

Le imprese senza una stabile organizzazione in Italia devono dichiarare, come previsto dalla normativa, se possiedono un documento equivalente rilasciato dal loro Paese di origine. Se tale documento è in possesso, la procedura non richiederà la selezione dei requisiti previsti dall’articolo 1 del DM del 18 settembre 2024 per l’invio dell’istanza e il rilascio della patente.

 

documento equivalente alla patente a punti rilasciato dal Paese di origine

Scadenze e Autocertificazioni

Fino al 31 ottobre, le imprese e i lavoratori autonomi che operano già in cantieri attivi possono inviare un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva all’indirizzo PEC dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Agli operatori che abbiano già trasmesso la PEC di si consiglia non accedere al portale il 1° ottobre o vicino alla scadenza del 31 ottobre, poiché l'intero mese di ottobre è disponibile per completare la procedura online. Coloro che non riuscissero a concludere la procedura in tempo utile possono comunque inviare la PEC e riprovare entro il 31 ottobre.

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