Entro il 13 febbraio 2025 l'iscrizione al nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti - RENTRI - diventa obbligatoria per circa 70.000 operatori. Questa fase iniziale coinvolge le categorie più strutturate del settore, permettendo di testare e ottimizzare il sistema prima dell'estensione a tutti gli operatori. Vediamo nel dettaglio cos'è il RENTRI e come cambia la tracciabilità dei rifiuti.
Il nuovo sistema della tracciabilità dei rifiuti
La tracciabilità dei rifiuti consente di seguire il flusso dei rifiuti dalla produzione fino al trattamento. Attraverso una corretta tracciabilità, è possibile sapere:
Chi ha prodotto un rifiuto
Quando e dove è stato prodotto
A chi è stato consegnato per il trattamento
Chi lo ha trasportato
Il sistema attuale: FIR e registri cartacei
Fino a oggi, ogni trasporto di rifiuti è stato accompagnato dai formulari di identificazione rifiuti (FIR) in forma cartacea. Ogni movimentazione è stata annotata sul registro di carico e scarico, conservato in formato cartaceo presso la sede dell'impresa.
La svolta digitale: il RENTRI
Il Ministero dell'Ambiente ha introdotto un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, con procedure digitali per gestire registri di carico e scarico e formulari. Il nuovo strumento, chiamato RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), è parte della strategia nazionale per l'economia circolare e dei progetti del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). In questo modo, si recepiscono gli obblighi di legge stabiliti dalle direttive europee e si applicano le norme del Testo Unico Ambientale e del decreto 59/2020.
Obiettivi del nuovo sistema di tracciabilità
Favorire la digitalizzazione: soluzioni digitali per la gestione amministrativa dei rifiuti.
Supportare le politiche ambientali: flussi costanti di dati per la pianificazione regionale e nazionale.
Contrastare la gestione illecita dei rifiuti: strumenti più efficaci per la prevenzione e il controllo.
Ridurre i tempi di rendicontazione: monitoraggio più rapido degli obiettivi di recupero e riciclo.
Chi è coinvolto?
Il nuovo sistema interessa:
Imprese, enti e organizzazioni che producono, trattano o trasportano rifiuti.
Commercianti e intermediari.
Associazioni di categoria.
Fornitori di soluzioni tecnologiche.
Come cambia la tracciabilità dei rifiuti
Dal cartaceo al digitale
Attualmente, FIR e registri sono compilati e conservati in forma cartacea. Con il nuovo sistema, questa documentazione diventa digitale. I dati saranno quindi conservati presso l'impresa e trasferiti al RENTRI per la gestione centralizzata.
Vantaggi della gestione digitale
Interazione diretta con il RENTRI: sistemi informatici integrati per vidimare registri e FIR da remoto.
Accessibilità dei documenti: dematerializzazione e consultazione sempre disponibile.
Riduzione degli oneri burocratici: automatizzazione grazie all'accesso a banche dati ufficiali.
Transizione graduale
Il passaggio avverrà in 30 mesi, con supporto tecnico e formativo per tutti gli operatori. Saranno sviluppate soluzioni innovative per garantire la sostenibilità dei costi e minimizzare l'impatto sugli utenti. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) garantisce servizi informatici di base per chi è nuovo al digitale e assistenza, tramite canali digitali e formazione a cura dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
L'entrata in vigore del RENTRI
L'implementazione del RENTRI segue un calendario di scadenze studiato per permettere una transizione graduale e ordinata. La prima scadenza significativa è fissata al 13 febbraio 2025, data entro la quale l'iscrizione al sistema diventa obbligatorio per circa 70.000 operatori. Questa fase iniziale coinvolge le categorie più strutturate del settore, permettendo di testare e ottimizzare il sistema prima dell'estensione a tutti gli operatori.
Soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI
Devono iscriversi al RENTRI gli operatori professionali, ovvero enti e imprese che trasportano, recuperano, smaltiscono o intermediano rifiuti, i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti. Inoltre, devono iscriversi al RENTRI i produttori di rifiuti pericolosi, i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento dei rifiuti, acque e fumi con più di 10 dipendenti.
Le scadenze per l'iscrizione sono diversificate in relazione all'attività e alle dimensioni dell'impresa. L'iscrizione va effettuata esclusivamente via telematica attraverso il portale del RENTRI, nel caso di soggetti con più unità locali, ogni unità locale può iscriversi autonomamente.
L'accesso avviene con strumenti digitali di autenticazione SPID per persona fisica o persona giuridica, CNS o con CIE, da parte degli utenti che rappresentano l'operatore. L'iscrizione è completata con la trasmissione della pratica alla sezione regionale dell'albo gestori e la contestuale protocollazione.
Prima fase (entro il 13 febbraio 2025)
Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.
Seconda fase (entro il 14 agosto 2025)
Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.
Terza fase (entro il 13 febbraio 2026)
Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.
Come funziona il RENTRI?
Il funzionamento del RENTRI si basa su una piattaforma digitale avanzata (qui puoi trovare una demo per provare come funziona RENTRI) che integra tutte le funzionalità necessarie per una gestione completa del ciclo documentale dei rifiuti.
Informazioni richieste per l'iscrizione al RENTRI
Durante l'iscrizione, l'utente deve fornire:
Unità locali in cui viene svolta l'attività.
Tipologie di attività svolte, tra cui produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio.
Informazioni dettagliate sulle attività di gestione, per i soggetti che operano nel recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio.
Per semplificare il processo, il RENTRI recupera automaticamente dati da fonti ufficiali come:
Registro imprese.
Albo nazionale gestori ambientali.
Catasto telematico dei rifiuti.
Delega per l'iscrizione e trasmissione dei dati
I produttori possono delegare queste operazioni a:
Associazioni imprenditoriali rappresentative a livello nazionale.
Società di servizi direttamente collegate a tali associazioni.
Gestori del servizio pubblico o del circuito organizzato di raccolta.
Costi di iscrizione e contributi annuali
Per completare l'iscrizione, l'utente deve effettuare:
Pagamento di un diritto di segreteria di 10 € per ogni unità locale.
Versamento di un contributo annuale, variabile in base alla tipologia di impresa.
Il contributo annuale deve essere pagato entro il 30 aprile di ogni anno successivo all’iscrizione. I pagamenti si effettuano esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA, che offre due modalità:
Online, direttamente sul sito del RENTRI.
Fisica, presentando l’avviso di pagamento presso esercizi convenzionati.
Obblighi per le imprese
Fino al 12 febbraio 2025: rimane valido il regime attuale per la tenuta dei registri e formulari.
Dal 13 febbraio 2025:
Entrano in vigore i nuovi modelli di registro di carico e scarico e di formulari di identificazione dei rifiuti (FIR).
Gli operatori iscritti devono tenere i registri in formato digitale e trasmettere i dati al RENTRI.
Dal 13 febbraio 2026:
Diventa obbligatorio gestire i trasporti di rifiuti pericolosi in formato digitale (TIR) e trasmettere i dati al RENTRI.
Esclusioni e risorse utili
Non è necessaria l'iscrizione al RENTRI per i produttori di specifiche tipologie di rifiuti non pericolosi, come quelli derivanti da attività commerciali, sanitarie, agricole o di costruzione e demolizione. Tuttavia, questi soggetti devono comunque utilizzare il sistema RENTRI.
Come fare l'iscrizione al RENTRI
L'iscrizione avviene attraverso un'interfaccia web, accessibile mediante SPID, CIE o CNS. Per l'accesso alle aree riservate, disponibili dal 15 dicembre 2024, sono previsti quattro profili principali: operatori, produttori di rifiuti non iscritti, soggetti delegati ed enti di controllo.
Modalità di accesso
Gli operatori accedono con identità digitale tramite SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta d'Identità Elettronica). Il primo accesso deve essere effettuato da un rappresentante dell'impresa, i cui poteri vengono verificati automaticamente tramite il Registro Imprese.
Una volta identificato, il rappresentante può nominare incaricati per l’accesso all’area riservata, senza che questi debbano essere rappresentanti legali.
Gli enti e le organizzazioni devono confermare il ruolo del rappresentante prima di accedere. Anche gli incaricati utilizzano strumenti di identità digitale.
Servizi disponibili per i diversi profili
Operatori: possono iscriversi, gestire la vidimazione digitale di registri e FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti) e pagare il contributo annuale. Per chi non ha un sistema gestionale interoperabile, l'area offre strumenti per la gestione digitale di registri di carico e scarico e FIR.
Produttori non iscritti: possono accedere alla vidimazione digitale dei formulari cartacei conformi al nuovo modello. Questo servizio è disponibile anche tramite interoperabilità.
Soggetti delegati: associazioni imprenditoriali, società di servizi o gestori del circuito organizzato possono iscriversi e utilizzare procedure semplificate per iscrivere produttori deleganti.
Enti di controllo: possono consultare le informazioni del RENTRI per svolgere attività istituzionali.
Risorse aggiuntive
Dal sito RENTRI è possibile accedere liberamente a:
Normativa e decreti: aggiornamenti su regole e disposizioni nazionali.
News ed eventi: informazioni su webinar e iniziative formative.
Supporto: contenuti informativi e video tutorial per orientarsi negli obblighi e scadenze.
Le nuove regole per la gestione dei FIR
l FIR accompagna il trasporto dei rifiuti, come stabilito dall’articolo 193 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed è emesso dal produttore o detentore, con informazioni compilate e sottoscritte dagli operatori coinvolti. Il Decreto 4 aprile 2023, n. 59, introduce importanti novità per la gestione amministrativa di questi documenti.
Novità introdotte
Nuovo modello di FIR a partire dal 13 febbraio 2025, i produttori utilizzeranno i nuovi modelli, gestibili sia manualmente sia tramite sistemi gestionali o servizi RENTRI.
Vidimazione digitale obbligatoria sia per FIR cartacei che digitali, attraverso il RENTRI.
FIR digitale dal 13 febbraio 2026, i produttori iscritti al RENTRI emetteranno FIR esclusivamente in formato digitale. Ogni fase del trasporto sarà aggiornata digitalmente, con sottoscrizioni elettroniche da produttore, trasportatore e destinatario.
Trasmissione dati al RENTRI dal 2026, produttori, trasportatori e destinatari iscritti trasmetteranno i dati dei FIR per i rifiuti pericolosi al RENTRI nei tempi previsti dai decreti direttoriali.
Aspetti invariati
La normativa relativa ai soggetti obbligati all'emissione e gestione del FIR rimane immutata.
Restano validi esoneri specifici, come per rifiuti urbani o sanitari, e l’utilizzo di documenti alternativi per trasporti transfrontalieri.
Il produttore o detentore resta responsabile delle informazioni inserite, anche se la compilazione è affidata al trasportatore.
Gestione del FIR cartaceo
Fino al 12 febbraio 2025:
Il FIR può essere emesso con modelli attuali e vidimazione presso la Camera di Commercio o tramite sistemi digitali.
Dal 13 febbraio 2025:
Nuovi modelli cartacei, vidimati digitalmente tramite il RENTRI. Il produttore stampa due copie: una resta al produttore, l’altra segue il trasportatore e il destinatario. La trasmissione del FIR compilato e firmato può avvenire manualmente o tramite RENTRI.
Gestione del FIR digitale
Compilazione e aggiornamenti:
Effettuati tramite sistemi gestionali o i servizi di supporto RENTRI.
Sottoscrizione digitale:
Necessaria per produttore, trasportatore e destinatario, prima dell’avvio del trasporto e alla presa in carico del rifiuto.
Trasmissione al produttore:
Il destinatario invia il FIR completo tramite RENTRI, rispettando le tempistiche stabilite.
Infine, qui riportiamo le due guide ufficiali in pdf per una corretta compilazione del FIR e del registro di carico e scarico, fondamentali per tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti (produttori, trasportatori, destinatari).
Le nuove regole per la gestione dei registri di carico e scarico
Il Decreto 4 aprile 2023, n. 59, introduce importanti modifiche alla gestione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, mantenendo invariati alcuni aspetti fondamentali.
Nuovi modelli di registro
Un unico modello di registro di carico e scarico, integrato con le informazioni contenute nei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR).
Nuove tipologie di movimenti per tracciare produzione di materiali, scarico interno e rettifiche.
Obbligo di vidimazione e gestione digitale
A partire dal 13 febbraio 2025, i registri dovranno essere vidimati e tenuti in formato digitale per gestori, trasportatori e produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Gli operatori potranno utilizzare sistemi gestionali propri, conformi al Codice dell’Amministrazione Digitale, oppure i servizi messi a disposizione dal RENTRI.
Trasmissione dati al RENTRI
Gli operatori trasmettono i dati contenuti nel registro di carico e scarico al RENTRI con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo all’annotazione.
La trasmissione può avvenire tramite sistemi gestionali interoperabili o utilizzando i servizi del RENTRI.
Tempistiche di transizione
Fino al 12 febbraio 2025: i registri possono essere tenuti con i vecchi modelli cartacei vidimati presso la Camera di Commercio.
Dal 13 febbraio 2025: nuovi modelli cartacei scaricabili dal portale RENTRI per i produttori non obbligati all’iscrizione immediata. Obbligo di registro digitale per gestori, trasportatori e produttori con più di 50 dipendenti.
15 giugno 2025 - 14 agosto 2025:
Iscrizione al RENTRI per produttori con dipendenti tra 11 e 50.
15 dicembre 2025 - 13 febbraio 2026:
Iscrizione per enti e imprese con meno di 10 dipendenti.
Aspetti invariati
I soggetti obbligati a tenere il registro di carico e scarico restano quelli previsti dall’articolo 190 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Non cambiano i soggetti esonerati dall’obbligo, né le tempistiche per annotazioni e conservazione del registro.
Le associazioni possono continuare a tenere il registro per conto dei propri associati fino al 12 febbraio 2025.
Obblighi per i soggetti non tenuti all’iscrizione
Non tutti i produttori sono obbligati a iscriversi al RENTRI. In particolare, ne sono esonerati i produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali o di trattamento rifiuti, acque e fumi con meno di 10 dipendenti, oltre a quelli di attività agricole, commerciali, sanitarie, di servizio e di costruzione, indipendentemente dal numero di dipendenti. Per questi soggetti, l’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 esonera dall’obbligo di tenere il registro di carico e scarico. Tuttavia, se producono anche un solo rifiuto pericoloso, sono tenuti all’iscrizione al RENTRI e devono rispettare gli obblighi relativi, tra cui il registro digitale, l’emissione del FIR digitale e la trasmissione dei dati. Fino al 12 febbraio 2025, i produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi continueranno a utilizzare i FIR cartacei vidimati presso la Camera di Commercio. Dal 13 febbraio 2025, la vidimazione sarà digitale tramite il RENTRI e richiederà la registrazione al portale con SPID, CNS o CIE.
Formazione e supporto
Il successo dell'implementazione del RENTRI dipende in larga misura dalla preparazione degli operatori. Sul sito ufficiale del RENTRI, predisposto dal MASE in collaborazione con UnionCamere e L'Albo Nazionale Gestori Ambientali c'è una sezione di supporto, con la possibilità di approfondire anche tramite assistente virtuale e un ambiente demo.
Qui un video che spiega come utilizzare l'area di supporto.
Quadro normativo e sanzioni
Il sistema sanzionatorio associato al RENTRI è stato progettato per garantire il rispetto delle nuove disposizioni, prevedendo sanzioni proporzionate alla gravità delle violazioni. Le sanzioni più severe riguardano la mancata iscrizione e l'omessa conservazione dei dati, mentre sono previste sanzioni più contenute per violazioni di natura formale o per ritardi nelle registrazioni.
Sanzioni amministrative
La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.
Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla dalla di scadenza dei termini previsti dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.
Quadro normativo:
D.lgs. 152/2006
D.lgs. 116/2020
D.M. 124/2023
Circolari attuative
Il RENTRI rappresenta una svolta fondamentale nella gestione dei rifiuti in Italia, promettendo di portare maggiore efficienza, trasparenza e controllo in un settore cruciale per la sostenibilità ambientale. Il successo della sua implementazione dipenderà dalla capacità di tutti gli attori coinvolti di adattarsi al cambiamento, investendo in formazione e tecnologia.
Le aziende che sapranno cogliere questa opportunità di digitalizzazione potranno beneficiare non solo di una maggiore efficienza operativa, ma anche di un migliore controllo dei propri processi e di una più agevole conformità normativa.
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Fonti e riferimenti
Nota: Le informazioni contenute in questa guida sono aggiornate a gennaio 2025. Data la natura evolutiva della materia, si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti attraverso i canali ufficiali.
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